Mar. Nov 19th, 2024

Dottor FRANCHISING

fai la scelta giusta

Franchising sì, ma attenzione ai soliti Furbi.

Author: Roberto Zaretti

Dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi, il franchising resta una delle formule commerciali e contrattuali più in voga al mondo, risultando in continua ascesa.

Abbiamo parlato diffusamente delle prerogative riservate alle attività in affiliazione franchising, senza mai tralasciare le zone d’ombra e i punti critici propri di questa particolare forma di commercio.

Ebbene, nel modello di collaborazione economica che sussiste tra la casa madre e l’affiliato, vi è un evidente scompenso di forze tra le parti in gioco – franchisor (o affiliante) e franchisee (affiliato).

Quest’ultimo, infatti, viene definito “contraente debole”, poiché soggetto alle decisioni e al controllo dei vertici della “piramide di affiliazione”, che lo vincola ad uniformarsi alle proprie direttive, in tutto ciò che riguarda l’erogazione dei servizi e la vendita dei prodotti al pubblico.

Viene quindi a mancare l’autonomia imprenditoriale dell’affiliato, di fatto assimilato alla filiale che gestisce, nonché soggetto al rischio imprenditoriale come chiunque altro. Questo è un punto cardine del franchising, e occorre tenerlo presente.

I vincoli imposti dal franchisor sono previsti giuridicamente, in quanto servono ad uniformare tutta la rete di affiliazione, un aspetto essenziale se si vuole perseguire il successo della stessa.

Tuttavia, questo legittimo squilibrio di forze tra i due contraenti può provocare degli abusi da parte del più forte nei confronti del più debole. La maggiore vulnerabilità dell’affiliato è riconosciuta dallo stesso legislatore, tanto è vero che questi ha formulato una normativa volta a tutelarlo (vd. “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale d.lg n°129 del 6 maggio 2004). La legge, comunque, si limita alla forma, non alla sostanza.

Tradotto in soldoni: la normativa presenta delle lacune abbastanza gravi, che permettono al franchisor – quello più furbetto, ovviamente non riguarda il mondo franchising tout court – di assolvere all’obbligo informativo che ha nei confronti dell’affiliato in fase pre-contrattuale in maniera parziale, carente o fallace.

L’affiliato, inoltre, non è abbastanza tutelato, o non è in grado di esaminare nel dettaglio la situazione che gli si propone (ecco perché è da ritenersi indispensabile la consulenza dell’esperto).

Può accadere, ad esempio, che il franchisor non abbia l’abilitazione alla vendita di un prodotto o all’erogazione di un servizio, pur affermando il contrario in più sedi, e pur avendo già una rete sviluppata di ignari affiliati (ci sono anche i conniventi, ma questo articolo non si rivolge a loro).

È un classico di alcuni franchising, ad esempio nel settore poste private. Per erogare il servizio che offrono hanno bisogno di apposite licenze (vd. come ottenerle, seguendo le direttive del MISE), in assenza delle quali rischiano multe che vanno dai 5000 ai 150000 euro, come previsto dalla legge (art. 21, comma 4, del d. lgs. n. 261/1999).

Abbiamo parlato dei franchising di poste private più volte, in questo blog. Di seguito trovate i link ai precedenti articoli, in ordine dal più recente: link 1, link 2, link 3.

Ad ogni modo, la debolezza dell’affiliato dal punto di vista contrattuale è caratteristica intrinseca del commercio in affiliazione. Per questo motivo, dunque, qualunque settore di franchising è potenzialmente teatro di abuso di potere.

Va aggiunta una considerazione ulteriore: se il franchisor commette volutamente una violazione della legge, è probabile che si sia opportunamente preparato alla possibilità di essere scoperto e sanzionato…ma cosa accade all’ignaro “contraente debole”?

Anche qualora quest’ultimo si fosse dimostrato abbastanza avveduto da scandagliare il contratto in ogni sua battuta, è possibile che abbia compiuto l’improvvida scelta di firmarlo, senza far caso a certe clausole in esso contenute, in tutto simili a delle liberatorie che scagionano la parte forte in caso di problemi con la giustizia…

Morale della favola: nel lato oscuro del franchising si ficcano quelli che hanno qualcosa da nascondere. Il consiglio che vi diamo, come sempre, è quello di leggere – e quindi di capire! –tutto quello che firmate. Indagate e informatevi, sempre!

Considerate l’apertura di una filiale in franchising come un contratto matrimoniale: non vorreste conoscere davvero bene vostra moglie o vostro marito, prima di affidarle/gli il vostro futuro?

 

Ps: i vostri commenti sono sempre graditi. Siamo curiosi di conoscere tutte le vostre esperienze. Tuttavia, considerato l’argomento amaro di oggi, speriamo di leggervi pochissimo.

 

6 thoughts on “Il lato oscuro del Franchising

  1. buongiorno ho letto oggi il suo articolo e lo trovo veramente corrispondente al mio o meglio al nostro caso di 11 franchisee che abbiamo inutilmente segnalato tale comportamento al franchisor richiedendo per questo di essere risarciti almeno in parte dei danni patiti ma per contro abbiamo solo ricevuto risposte faziose ed arroganti.

  2. Buongiorno, sto iniziando a leggere i suoi articoli, mi domandavo avendo già un negozio di abbigliamento e intimo… c’è una lista di franchising che permetta il franchising-parziale di un qualche marchio di abbigliamento?

    1. Ciao Guido, alcuni marchi li trovi in questo blog, nel modulo di ricerca posto nella colonna a lato. Ti consiglio anche di partecipare a qualche fiera franchising, per parlare direttamente con le aziende franchisor. Puoi trovare ulteriori metodi di ricerca su Franchising Sicuro, a questo link https://franchisingsicuro.com

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