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Contratto Franchising. Ecco Cosa Controllare

6 min read
contratto franchising

Più volte in questo blog ci siamo soffermati su quanto l’apertura di un’attività in franchising, come del resto qualsiasi iniziativa imprenditoriale, vada pianificata e programmata nel dettaglio. Non è pensabile di potersi affidare ciecamente di quanto appare superficialmente nella pubblicità o nelle promesse del franchisor di turno. Occorre alzare il tappeto e controllare bene cosa c’è sotto.

Ecco quindi che pensare di aprire un franchising implica una serie di passaggi inevitabili, che la maggior parte della gente non affronta, oppure lo fa superficialmente. Tra questi citiamo:

  1. la valutazione delle proprie attitudini, convinzioni, formazione scolastica e lavorativa, e più in generale la valutazione di quello che la PNL chiama Stato Attuale e Stato Desiderato. Questo serve per identificare il settore più adatto, e si fa normalmente affidandosi a un coach;
  2. la valutazione del capitale a disposizione; lo abbiamo detto più volte: avviare un’attività in franchising richiede un investimento. Togliamoci dalla testa la favola secondo cui ci sarebbero i franchising gratis dove qualcuno pensa a tutto e io ci metto solo il lavoro;
  3. la valutazione della proposta franchising a 360°. Questa è un’attività complessa, che difficilmente un profano (ma anche un imprenditore scafato) è in grado di fare. Occorre affidarsi a un consulente franchising.
  4. la valutazione della soddisfazione di chi già ci lavora, di chi già ha aperto un franchising con quel marchio da almeno due anni:
  5. la valutazione della fattibilità economico/finanziaria del progetto (business plan, conto economico, Break Even Point ecc.)
  6. la presa di coscienza che un rapporto in franchising comporta dei diritti ma anche dei doveri;
  7. il contratto franchising.

In questo articolo ci occupiamo proprio del contratto di franchising, e andiamo a vedere quali sono le cose a cui prestare particolare attenzione.

Iniziamo dunque con una sacrosanta e imprescindibile verità: il contratto di franchising, che secondo la legge 129/2004 l’affiliante deve consegnare al futuro affiliato almeno 30 giorni prima della firma, deve essere valutato da un avvocato esperto di franchising. Attenzione, questo è importante: non esistono articoli (neppure quello che stai leggendo), manuali, guide o altro che possano bypassare questo passaggio. Il contenuto di questo articolo pertanto è puramente informativo. Rivolgetevi sempre a un legale, fategli controllare tutto, chiedete al franchisor tutti i chiarimenti del caso e fate apportare tutte le modifiche che l’avvocato reputerà cruciali.

Importante: il legale deve avere competenza specifica nel settore franchising. Così come esiste un medico per ogni specializzazione, lo stesso vale per gli avvocati. Se avete difficoltà a trovarne, contattatemi e vi darò qualche dritta.

Ma veniamo al contratto.

Cominciamo con elencare quali sono i dati che deve necessariamente riportare. Successivamente vedremo quali sono gli aspetti da controllare con particolare attenzione:

Ecco gli estremi che un contratto deve necessariamente riportare:

  • i principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione/capitale sociale e copia del suo bilancio degli ultimi tre anni, o dalla data di inizio dell’attività qualora essa sia in essere da meno di tre anni. Attenzione: la legge obbliga l’affiliante a fornire il bilancio solo se viene espressamente richiesto. Inutile dire che dovrete fare tale richiesta, in quanto la solidità patrimoniale di un’azienda si dovrebbe vedere da un bilancio (permettetemi di usare il condizionale, specie quando di parla di srl).
  • indicazione ed estremi di registrazione del marchio, meglio se con documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità dello stesso. In ogni caso, l’affiliato deve poter essere messo in grado di verificare che il marchio appartenga effettivamente al soggetto che sta proponendo l’affiliazione, o che comunque ne possieda i diritti di utilizzo;
  • una sintetica illustrazione degli elementi che caratterizzano l’attività oggetto di franchising;
  • una lista degli affiliati operanti nella rete franchising e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
  • l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con la loro relativa ubicazione. Tale indicazione deve riguardare gli ultimi tre anni. Qualora l’affiliante sia attivo da meno di tre anni, l’indicazione va applicata dalla data di inizio dell’attività.
  • descrizione degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali riconducibili al sistema franchising che si siano conclusi negli ultimi tre anni. In altre parole, cause civili o penali promosse sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità.

Ecco gli aspetti salienti di un contratto franchising a cui prestare particolare attenzione, in quanto rappresentano i “punti caldi” che portano alle cause pendenti nei tribunali:

  • durata: il contratto non può avere una durata inferiore a tre anni. Se inferiore a tre anni è nullo, quindi come se non fosse stato sottoscritto;
  • spese e investimenti: il contratto franchising deve riportare in dettaglio ogni voce che contribuisca a definire chiaramente qual’è l’investimento richiesto all’affiliato; occhio alle spese pubblicitarie, molto spesso non definite o espresse in maniera fumosa;
  • royalties: se previste, deve esserne espresso l’ammontare e il metodo con cui vengono calcolate; se sono previsti importi minimi che l’affiliato deve realizzare, devono essere chiaramente esplicitati;
  • ambito territoriale: sia nei confronti dell’affiliante che degli altri affiliati e più in generale delle varie strutture che fanno parte della rete franchising (punti pilota, master franchising, unità di vendita dell’azienda madre e di sue succursali, ecc.). Eventuali zone in esclusiva territoriale devono essere chiaramente riportate, meglio se rappresentate graficamente su una mappa che diventi allegato del contratto medesimo;
  • il know-how oggetto di franchising. In pratica, ciò che l’azienda produce, commercializza o più genericamente sa fare, e di cui acquisisco i diritti di commercializzare tramite il sistema dell’affiliazione commerciale;
  • assistenza: il contratto franchising deve riportare chiaramente i termini relativi all’assistenza tecnica e commerciale fornita dal franchisor, così come il supporto fornito per la progettazione del punto vendita (se previsto), l’allestimento, la formazione, l’affiancamento nelle fasi di avviamento e di vendita. Prestare particolare cura a questo passaggio, perché è uno dei più critici. Non sarebbe male chiedere un dettaglio di ogni singolo aspetto e delle modalità con cui verrà ottemperato dall’azienda, allegando poi il documento al contratto;
  • rinnovo: le modalità di rinnovo del contratto, così come quelle per l’eventuale risoluzione e cessione.

Un ultimo aspetto, non per questo meno importante, è costituito da una clausola, che in alcuni casi può essere configurata come vessatoria, di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo. Va identificata e controllata a dovere. Recita più o meno così: “l’affiliato dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione contrattuale prevista dalla legge nei tempi previsti”. Questo articolo serve proprio al franchisor per dichiarare di aver ottemperato alla legge 129/2004, in particolare relativamente all’aspetto che lo obbliga a consegnare all’affiliato il contratto franchising almeno 30 giorni prima della firma. In pratica sta dichiarando: “Io ti ho dato il contratto nei tempi previsti, i famosi trenta giorni, e tu firmando dichiari proprio che le cose stanno in questi termini”.

Se il franchisor ha veramente ottemperato alla legge, è assolutamente normale che intenda cautelarsi per iscritto circa il fatto di averlo fatto. Ma se ciò non è avvenuto, e capita più spesso di quanto si possa pensare, si tratterebbe come si diceva di una clausola vessatoria, che potrebbe portare un giudice ad annullare l’intero contratto. Per tali aspetti vi rimando all’articolo correlato.

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Grazie per la tua collaborazione.

 

7 thoughts on “Contratto Franchising. Ecco Cosa Controllare

  1. Vi ringrazio per aver trattato questo argomento che è fondamentale per gli aspiranti affiliati. Penso che sia un giusto consiglio quello di far visionare il contratto da un legale esperto in franchising, perchè se in futuro sorgessero dei contrasti con l’ azienda madre, gli affiliati potrebbero essere costretti a chiudere l’ attività ritrovandosi senza il lavoro e senza il capitale investito.
    Loredana.

  2. E’ si Loredana, le ultime due righe da te scritte sono il tutto.
    Infatti anche nel contratto che io stò analizzando in questi giorni, non stà scritto…” il franchisor si impegna nel riacquisto della franchise, (valutandola ovviamente meno della spesa iniziale in percentuale da definire fra le parti) qualora il contratto venga cancellato…”
    Questo punto è importante, altrimenti si rischia di perdere tutto l’investimento iniziale.

  3. Un affiliante può cambiare il contratto senza comunicare niente all affiliato? No xche mi sto trovando in una brutta situazione.. Aspetto risposta grazie

    1. Non è possibile che una delle due parti intervenga a modificare un regolare contratto in maniera unilaterale. Neppure se inserita una clausola che consenta di farlo. Si tratterebbe di una clausola vessatoria. Sottoponi il problema a un legale. E, se credi, racconta in breve la tua storia. Potresti trovare qualcuno che ha già vissuto un passaggio del genere

  4. Io purtroppo ho già fatto causa e il giudice ha chiuso dicendo che loro potevano modificare contratto e ora oltre aver perso la causa devo pagare 4000€di avvocati di controparte non è giusto come devo fare XXXXXX sono dei truffatori.. Datemi un consiglio.. Grazie

    1. Un contratto non può essere modificato unilateralmente. Sicuramente sono presenti aspetti ulteriori, che non conosciamo e che solo un legale può valutare. Se ritieni che non si sia dimostrato all’altezza cercane uno che sia specializzato in franchising. Li trovi sui siti delle associazioni di settore.
      Come al solito, una volta ancora, siamo a evidenziare come un franchising vada valutato da un esperto prima di firmare qualsiasi cosa. Altrimenti poi si rischia di spendere dieci volte tanto in tribunali. Quante cause si dovranno ancora fare prima che in Italia si riesca a capire questo aspetto?
      PS: abbiamo rimosso il nome del marchio che citi in quanto sarebbe diffamazione.

  5. Qulcuno ha esperienze di morette o indirette di franchising con la catena Domino’s Pizza? Vorrei delle referenze poichè sto valutando ingresso. Grazie

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